VARAS, promossa OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di SARAS pari a circa il 4,715% del capitale sociale dell’Emittente

VARAS ha dato corso alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'ART 111 del TUF e dell' obbligo di acquisto ai sensi dell'Art. 108, Comma 1, del TUF

Con riferimento alla offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Varas S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (rispettivamente, l’“Offerta” e il “TUF”), avente a oggetto a oggetto massime n. 518.486.282 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Saras S.p.A. (“Saras” o l’“Emittente”), l’Offerente rende noto quanto segue.

Regolamento della Procedura Congiunta

L’Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito su un conto corrente intestato all’Offerente presso Unicredit S.p.A. di una somma pari al Corrispettivo Complessivo, ossia Euro 71.738.192, vincolata al pagamento del corrispettivo delle residue n. 44.836.370 azioni dell’Emittente, pari a circa il 4,715% del capitale sociale dell’Emittente ancora in circolazione (le “Azioni Residue”).

Pertanto, ai sensi dell’ art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell’avvenuto deposito si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue all’Offerente e, conseguentemente, l’Emittente provvederà a effettuare le necessarie annotazioni nel proprio libro dei soci.

Azioni residue

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari a Euro 1,60 per ciascuna Azione Residua - direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.
Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.


Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 cod. civ. e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. cod. civ., il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Delisting delle Azioni Saras

Si segnala che, a decorrere dalla data odierna, con provvedimento n. 9014 del 4 settembre 2024, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni Saras dalla quotazione sull’Euronext Milan (previa sospensione dalle negoziazioni sull’Euronext Milan nelle sedute del 9 luglio e del 10 settembre 2024).