Ponte Vecchio, il no alla vendita di accessori quali le borse è stato confermato dal TAR della Toscana

Al bando la vendita di borse e altri prodotti diversi da orologi e gioielli nei negozi di Ponte Vecchio

A confermare il divieto arriva ora la sentenza n. 457/2024 emessa il 16 aprile 2024 dal TAR Toscana, a cui l’azienda Graziella Braccialini S.p.A. era ricorsa contro il Comune di Firenze, che con il provvedimento n. 113037 del 5 aprile 2023 le aveva vietato la vendita di borse nel negozio di proprietà sul Ponte Vecchio. Grande la soddisfazione espressa da Confcommercio, che insieme all’Associazione Ponte Vecchio si era costituita come controricorrente nel procedimento. “Un esito forse scontato, visti i fatti, ma di straordinario significato politico – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – Ponte Vecchio e la sua specificità commerciale rappresentano un patrimonio da difendere e tutelare. Anche nel rispetto di una vocazione e di una esclusività che non possono essere messe in discussione. Se borse e complementi dell’abbigliamento come quelli proposti da Braccialini fossero stati vendibili nel luogo più iconico di Firenze” chiosa Marinoni “certamente lo avrebbero fatto prima molti altri brand del territorio e non. L’impegno di tutta la comunità è quello di rispettare le regole che essa stessa si è data. E chi si affaccia in questa comunità dall’esterno è ben accetto se queste stesse regole le rispetta al pari di tutti!”.

In allegato scheda di approfondimento sulla vicenda a cura dell’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason

In data 16 aprile 2024 il TAR Toscana ha emesso la sentenza n. 457/2024 sul ricorso promosso da Graziella Braccialini S.p.A. avverso il provvedimento n. 113037 del 5 aprile 2023, con cui il Comune di Firenze vietava a parte ricorrente Braccialini la vendita di borse nel proprio negozio sul Ponte Vecchio. Il Comune ne vietava la vendita in quanto ritenute oggetti diversi da quelli espressamente ammessi su Ponte Vecchio dal Regolamento Unesco, nell’assunto che tali articoli non rientrano nella categoria degli “oggetti preziosi”, intendendosi con tale dizione il corrente significato merceologico di “gioielli e articoli di oreficeria”, peraltro legati da tradizione storica secolare al Ponte Vecchio. La ricorrente Graziella Braccialini S.p.A. sosteneva, viceversa, che le proprie borse fossero da intendersi come “borse-gioiello” e pertanto come “oggetti preziosi” ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Unesco, in quanto impreziosite da metalli preziosi e di elevato valore artigianale. Si costituivano l’Associazione Ponte Vecchio e Confcommercio, quali controinteressate, assistite dall’Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, soffermandosi sulla definizione normativa di “oggetti preziosi”, questione centrale del giudizio, e precisando che questi ultimi, per espressa definizione normativa, sono composti esclusivamente o prevalentemente da metalli preziosi, dove eventuali elementi -non in metallo prezioso- devono costituire solo piccoli ornamenti. Le borse di Braccialini sono, viceversa, prevalentemente composte da pelle, con l’aggiunta eventuale di qualche ornamento in metallo prezioso e, pertanto, non possono essere ritenute “oggetti preziosi” ai sensi della vigente normativa. Il TAR, confermando con la sentenza la tesi del controricorrente Associazione Ponte Vecchio, ha chiarito che un “oggetto prezioso”, per espressa definizione di legge, può in parte essere formato da metallo comune o da componenti non metalliche, ma “tali elementi devono esistere per ragioni tecniche o ornamentali oppure le parti non metalliche devono avere una funzione di completamento della parte fatta di metallo prezioso. Ebbene, una borsa, per quanto già pregiata di per sé e per quanto possa essere ancor più impreziosita da un gioiello, ha le componenti di pelletteria che ne rappresentano, all’evidenza, la struttura portante (che, per l’appunto, fa sì che si tratti di una borsa) e che, dunque, secondo il comune apprezzamento, non possono avere una funzione servente del gioiello (cioè legata a “ragioni tecniche o ornamentali”. Le borse di Braccialini, conclude il TAR nella sentenza, “non sono assimilabili agli oggetti preziosi”, con ciò rigettando il ricorso presentato da Braccialini e confermando la legittimità del divieto, imposto dal Comune, di commercializzare sul Ponte Vecchio borse nonché qualsiasi oggetto diverso da quelli tassativamente elencati dall’art. 8 del Regolamento Unesco, emesso a tutela della tradizione secolare del Ponte Vecchio. “La sentenza emessa dal TAR Toscana – commenta l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason– recepisce in toto le argomentazioni giuridiche del nostro studio, ritenendo che la questione della non assimilabilità delle borse Braccialini ad oggetti preziosi fosse a tal punto pregiudiziale ed assorbente da non necessitare l’esame delle ulteriori censure mosse dalla Braccialini. La finalità del provvedimento di divieto di prosecuzione di attività emesso dal Comune di Firenze nei confronti di Braccialini non è volta a penalizzare l’iniziativa imprenditoriale, bensì a contemperarla con l’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, di tutelare il Centro Storico della città e le sue secolari tradizioni; nel caso di specie, si tratta di una tradizione che risale almeno al 1593 (anno in cui fu emanato un Bando del Granduca Ferdinando I de’ Medici, prodotto agli atti del giudizio, dal quale ebbe avvio l’insediamento dei gioiellieri sul Ponte). Tale finalità è stata ribadita dai Giudici del TAR che hanno fornito, in linea con le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione redatta dal nostro studio, un’interpretazione letterale delle norme in materia di “oggetti preziosi”, che sono, come correttamente chiarito anche dal Comune di Firenze a più riprese, gli oggetti che comunemente vengono definiti come “gioielli”.