Arcom con Assocad e ShipMag : "Sanzioni alla Russia, ecco tutti i limiti agli scambi commerciali"

L'Unione Europea, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ha adottato una serie di regolamenti volti a limitare fortemente gli scambi con la Russia e la Bielorussia: di questo si è parlato al convegno

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“Sanzioni alla Russia: le tutele per le aziende” è il titolo di un incontro promosso dall'Istituto per la Formazione Arcom in collaborazione con Assocad (Associazione Nazionale dei Centri di Assistenza Doganale) e ShipMag, il magazine online del mondo dello shipping che si è svolto ieri, 20 luglio.

Tre esperti di rango hanno partecipato alla diretta sul canale YouTube: l'avvocato Sara Armella, esperta di Diritto Doganale e autrice del fondamentale Diritto doganale dell'Unione Europea, pubblicato dall'Università Bocconi; Claudio Perrella, avvocato esperto di contrattualistica internazionale e Veronica Vitale, dottore commercialista in Lexitalia. 

Vietato esportare in Russia piastrelle, tegole, vetri, nonché macchine e tessuti di cotone e lana

Tra le principali argomentazioni del seminario è emerso che l’Unione Europea, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ha adottato una serie di regolamenti volti a limitare fortemente gli scambi con la Russia e la Bielorussia. In particolare, verso la Russia sono vietate le esportazioni riguardanti beni "dual use", una categoria merceologica comprensiva di tutte le tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari; le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa, nonché i prodotti che interessano il settore dell’energia, con blocchi verso l’industria della raffinazione del petrolio e dei carboturbi e dei trasporti. Il “quarto pacchetto”, invece, ha introdotto una restrizione sulle esportazioni delle merci di lusso, tra cui numerosi prodotti tipici del Made in Italy, come i tartufi, vini e gioielli del valore superiore a 300 euro, motocicli dal valore superiore 5.000 euro e automobili che valgano più di 50.000 euro.

E' vietato, inoltre, l’esportazione in Russia dei prodotti in grado di contribuire alla sua crescita industriale. Rientrano in tale elenco, tra gli altri, anche prodotti maggiormente tipici dell’industria e manifattura italiana come piastrelle, tegole, vetri, nonché macchine e tessuti di cotone e lana. È in tale quadro che va collocato il Regolamento UE 2022/879, che ha previsto la limitazione all’import di petrolio di origine russa in Unione europea, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi UE coinvolti. Il “sesto pacchetto” amplia, tra l’altro, la lista dei prodotti “quasi dual-use”, con un divieto di export di numerosi composti chimici, e introduce una nuova restrizione riguardante l’assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso i soggetti russi. A partire dal 4 giugno, è inoltre vietato per le imprese europee di concludere contratti di fornitura relative a prodotti petroliferi russi, sia greggi che raffinati. Entro il 5 dicembre 2022 è, comunque, ancora possibile per gli operatori importare petrolio greggio russo in esecuzione di contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali combustibili che siano una tantum, a condizione che, entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo, la sottoscrizione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE. Per il petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l’operazione è il 5 febbraio 2023.

Il “sesto pacchetto “ contiene un’altra importante novità: è stato previsto un generale divieto di prestare qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di auditing, di assistenza contabile, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni verso il Governo russo o persone giuridiche stabilite in Russia. In ogni caso, è ancora possibile prestare la propria attività di consulenza nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro o fornire i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario. Tutte le restrizioni disposte dall’Unione europea, con la sola eccezione del divieto inerente ai beni di lusso, prevedono, invero, una clausola temporale di salvaguardia per i contratti in essere (detta “Grandfather clause”), che permette di effettuare, entro una data predeterminata, le operazioni con la Russia e la Bielorussia in via del tutto eccezionale, a condizione che tale operazione avvenga in adempimento a contratto conclusi precedentemente all’entrata in vigore dei divieti.  

Tematiche importanti che il pool di esperti ha evidenziato e discusso, offrendo una informazione indispensabile alle imprese.