Hamas, l'ONU e il diritto internazionale: perché la maggioranza del mondo non considera terrorista l'organizzazione politica palestinese
L'ONU dispone di meccanismi per designare organizzazioni terroristiche attraverso il Consiglio di Sicurezza, come avvenuto per Al-Qaeda e ISIS. Tuttavia, Hamas non è mai stata oggetto di tale designazione. La risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, che ha costituito la base per molte liste nazionali di terrorismo, non menziona specificamente Hamas
Nel dibattito internazionale sulla natura di Hamas, emerge una frattura profonda tra l'Occidente e il resto del mondo. Mentre Unione Europea, Stati Uniti, Israele e altri Paesi occidentali classificano Hamas come organizzazione terroristica, la stragrande maggioranza degli Stati del Pianeta non condivide questa posizione, così come anche le Nazioni Unite.
I numeri della divisione internazionale
Nel premettere che tale mio articolo si basa unicamente su quanto previsto e stabilito dal diritto internazionale piuttosto che su considerazioni politiche, stando ai numeri, secondo dati recenti, solo 36 entità statali su 203 (articolo di TrueNumbers - primo sito italiano di data journalism, fondato da Marco Cobianchi - del 6 dicembre 2023) hanno inserito Hamas in liste ufficiali di organizzazioni terroristiche. Ciò significa che oltre l'82% dei Paesi del mondo non applica questa classificazione. Tra questi figurano potenze globali come India, Cina, Russia, Brasile, ma anche importanti attori regionali come Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Iran, Ucraina e Norvegia.
Particolarmente significativo è il caso della Norvegia: dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, il Paese scandinavo si è proposto come mediatore nel conflitto proprio perché, non considerando Hamas un'organizzazione terroristica, può dialogare con tutte le parti coinvolte. Similmente, la Svizzera ha adottato la classificazione di Hamas come terrorista solo nell'ottobre 2023, dopo pressioni politiche interne.
La posizione dell'ONU: nessuna lista terroristica
L'aspetto più rilevante della dibattuta e annosa questione è che le Nazioni Unite non hanno mai inserito Hamas in alcuna lista ufficiale di organizzazioni terroristiche. Questo dato è fondamentale per comprendere la posizione giuridica internazionale dell'organizzazione palestinese.
L'ONU dispone di meccanismi per designare organizzazioni terroristiche attraverso il Consiglio di Sicurezza, come avvenuto per Al-Qaeda e ISIS. Tuttavia, Hamas non è mai stata oggetto di tale designazione. La risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, che ha costituito la base per molte liste nazionali di terrorismo, non menziona specificamente Hamas.
Vale la pena notare che la Corte Penale Internazionale, nel 2024, ha emesso mandati di arresto sia per leader di Hamas (per crimini di guerra e contro l'umanità) sia per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini analoghi. Questo approccio equilibrato riflette una valutazione giuridica che non equipara automaticamente Hamas al terrorismo internazionale.
Il diritto internazionale e i movimenti di liberazione nazionale
Il diritto internazionale contemporaneo riconosce una distinzione fondamentale tra terrorismo internazionale e lotta armata di movimenti di liberazione nazionale. Questa distinzione è cruciale per comprendere lo status giuridico di Hamas.
I movimenti di liberazione nazionale sono riconosciuti come soggetti di diritto internazionale sulla base di tre principi cardine:
- Il diritto all'autodeterminazione dei popoli, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato in numerose risoluzioni dell'Assemblea Generale
- Il diritto di resistere all'occupazione straniera, riconosciuto dal Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1977
- Il divieto di acquisizione di territorio con la forza, principio imperativo del diritto internazionale.
L'Assemblea Generale dell'ONU, con la risoluzione 4337 del 1982, ha esplicitamente riconosciuto "la legittimità della resistenza alla dominazione e all'occupazione straniera", citando specificamente i casi della Namibia e della Palestina. Inoltre, la risoluzione dell'Assemblea Generale del 1965 dichiara "la legittimità della lotta da parte dei popoli sotto oppressione coloniale, per esercitare il loro diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza".
Secondo il diritto internazionale, un movimento di liberazione nazionale:
- Agisce in nome di un intero popolo sotto occupazione o regime straniero
- Ha diritto a usare la forza contro l'occupante
- È legittimato a condurre una "guerra di liberazione" per ottenere l'indipendenza
- È soggetto alle norme del diritto internazionale umanitario che regolano i conflitti armati internazionali
- Può stipulare trattati e accordi internazionali.
Il Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra (art. 96.3) stabilisce che ai movimenti di liberazione nazionale si applicano le stesse norme che regolano i conflitti armati internazionali, conferendo loro uno status giuridico particolare rispetto ai semplici gruppi insurrezionali.
Il caso palestinese e l'occupazione israeliana
La questione palestinese presenta caratteristiche specifiche che la collocano nel quadro dei movimenti di liberazione nazionale:
- La Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU ha stabilito che Gaza è territorio occupato illegalmente da Israele dal 1967, in quanto Israele controlla lo spazio aereo, marittimo e la maggior parte degli attraversamenti terrestri
- Le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali per i diritti umani e la maggioranza dei governi considerano i territori palestinesi ancora sotto occupazione israeliana
- La costruzione di insediamenti israeliani nei territori occupati è considerata illegale dal diritto internazionale e dalle risoluzioni ONU
- Il popolo palestinese è riconosciuto dall'ONU come popolo con diritto all'autodeterminazione.
In questo contesto giuridico, la resistenza palestinese, inclusa quella di Hamas, può essere inquadrata nel diritto dei popoli sotto occupazione di resistere all'occupante. Il diritto internazionale considera il divieto di acquisizione di territorio con la forza e il diritto all'autodeterminazione come norme imperative (jus cogens) che generano obblighi erga omnes, vincolanti per tutti gli Stati.
Il parallelo con i partigiani italiani
La situazione presenta interessanti analogie con la Resistenza italianadurante la Seconda Guerra Mondiale, un parallelo che aiuta a comprendere la complessità giuridica della questione.
I partigiani italiani, come Hamas oggi:
- Combattevano contro un'occupazione straniera (quella nazista) e un governo collaborazionista (la Repubblica di Salò)
- Erano considerati "terroristi" e "banditi" dalla propaganda nazifascista dell'epoca
- Utilizzavano metodi di guerriglia, sabotaggio e attacchi armati
- Agivano in nome della liberazione nazionale e del diritto all'autodeterminazione
- Furono riconosciuti post-conflitto come legittimi combattenti per la libertà.
La lotta partigiana italiana fu successivamente riconosciuta come legittima sia dal diritto italiano sia dalla comunità internazionale. La XX Assemblea Generale dell'ONU del 1965 ha infatti dichiarato "la legittimità della lotta da parte dei popoli sotto oppressione", invitando "tutti gli Stati a fornire assistenza morale e materiale ai movimenti di liberazione nazionale".
Naturalmente esistono differenze significative:
- Il contesto storico è profondamente diverso
- Le Convenzioni di Ginevra del 1949, nate proprio dalle esperienze della Seconda Guerra Mondiale, oggi forniscono un quadro giuridico più chiaro
- La comunità internazionale contemporanea è più strutturata e dispone di meccanismi di monitoraggio più sofisticati
Tuttavia, il principio giuridico fondamentale rimane lo stesso: il diritto di un popolo sotto occupazione di resistere all'occupante è riconosciuto dal diritto internazionale, anche quando tale resistenza assume forme violente.
L'Unione Europea inserì Hamas nella lista terroristica nel 2001, ma nel 2014 il Tribunale dell'UE annullò questa decisione, giudicandola basata su "report giornalistici" anziché "prove oggettive". Solo nel 2017 la Corte di Giustizia Europea reintegrò Hamas nella lista, ma la controversia giuridica rimane.
In conclusione, la maggioranza dei Paesi del mondo e l'ONU non considerano Hamas un'organizzazione terroristica perché:
- Il diritto internazionale distingue tra terrorismo internazionale e movimenti di liberazione nazionale
- Il contesto dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi è riconosciuto dalla comunità internazionale
- I popoli sotto occupazione hanno il diritto riconosciuto di resistere all'occupante
- L'assenza di una designazione ONU di Hamas come terrorista è significativa
- Le potenze mondiali non allineate all'Occidente mantengono una posizione giuridicamente coerente con il diritto internazionale.
Tutto ciò sta a significare di come la questione è molto più complessa di quanto la narrativa occidentale tenda a presentare, e che la posizione della maggioranza del mondo ha solide basi nel diritto internazionale.
Come nel caso dei partigiani italiani, la storia e il diritto internazionale riconoscono che la resistenza all'occupazione, per quanto violenta e controversa possa essere, non è automaticamente equiparabile al terrorismo internazionale. È una distinzione fondamentale che la maggior parte del mondo continua a fare, basandosi sui principi del diritto internazionale consolidato.
Di Eugenio Cardi