Migranti, schiaffo a Macron, Corte UE boccia respingimenti della Francia: “Tempo agli irregolari per andare via volontariamente, espulsione ultima istanza”

La Corte di Giustizia europea si pronuncia contro la Francia per quanto riguarda il respingimento dei migranti irregolari alle frontiere interne, stabilendo che questi debbano beneficiare di un certo termine per abbandonare volontariamente il paese, procedendo con l'espulsione solo in ultima istanza

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte della Francia alle sue frontiere interne, emettendo una sentenza in risposta a una causa presentata da diverse associazioni francesi. Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva dell'Unione Europea relativa ai "rimpatri" deve essere sempre applicata, anche nel caso di controlli temporanei ai confini interni ripristinati da uno Stato membro.

Infatti, l’articolo 7 di questa direttiva recita:

  1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

  1. Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.
  2. Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.
  3. Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.

Allontanamento forzato in ultima istanza

La Corte Ue ha sottolineato che i migranti irregolari dovrebbero avere la possibilità di lasciare volontariamente il territorio e che l'allontanamento forzato dovrebbe essere una misura di ultima istanza.

Nel caso in cui uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, il governo nazionale può adottare misure di respingimento basate sul codice di Schengen. Tuttavia, per quanto riguarda l'allontanamento dei migranti irregolari, devono essere rispettate le norme e le procedure comuni stabilite dalla direttiva "rimpatri". Questa direttiva si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi che entrano nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza, anche se l'ingresso è avvenuto prima di attraversare un valico di frontiera sottoposto a controlli.

La Corte Ue ha evidenziato che la direttiva "rimpatri" consente solo eccezionalmente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. Questa eccezione si applica principalmente quando i migranti sono sottoposti a una decisione di respingimento presso una frontiera esterna di uno Stato membro, ma non vale quando sono sottoposti a una decisione di respingimento presso una frontiera interna di uno Stato membro, anche se i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati.

La Corte Ue ha inoltre ricordato che, in conformità alla direttiva "rimpatri", i Paesi membri possono trattenere un cittadino di un Paese terzo in attesa del suo allontanamento, in particolare se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, e possono punire con la reclusione la commissione di reati diversi dall'ingresso irregolare nel territorio.