Tassazione extraprofitti banche, MEF: "Tetto massimo dello 0,1% del totale dell'attivo", bruciati 9 mld
Per salvaguardare la stabilità degli istituti di credito, il contributo non potrà superare lo 0,1% del totale dell'attivo
La tassazione sugli extraprofitti delle banche prevede "un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo, per salvaguardare la stabilità degli istituti bancari". È quanto annuncia il MEF in serata tramite una nota dopo la giornata turbolenta vissuta. Dopo l'annuncio a sorpresa nella giornata di ieri i titoli delle banche hanno bruciato 9 miliardi. Ad andare più in crisi sono state Bper -10,9%, Mps -10,8% e Intesa San Paolo -8,6%.
Tassazione extraprofitti banche, MEF: "Tetto massimo dello 0,1% totale dell'attivo"
Il MEF sottolinea come "la misura proposta dal ministro dell'Economia e delle finanze, condivisa e approvata dal consiglio dei ministri nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia di extra margini bancari. Gli istituti che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da Bankitalia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell'assembla Abi lo scorso 5 luglio, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in cdm".
A favore della norma sorprendente tutto il versante dell'opposizione tranne Azione, Italia viva, e Piu' Europa. il centrosinistra più che altro critica le modalità adottate dal governo per istituire l'imposta straordinaria. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini considera la tassazione sugli extraprofitti delle banche come "una norma di equità sociale".
Come funziona la tassazione sugli extraprofitti delle banche
La nuova imposta straordinaria riguarda l’anno 2023 e sarà applicata agli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare. Verrà determinata applicando un’aliquota del 40 per cento su due basi imponibili alternative, prendendo in considerazione la maggiore. La prima è l’ammontare del margine di interesse relativo all’esercizio 2022 che eccede per almeno il 3 per cento il medesimo margine nell’esercizio 2021. La seconda l’ammontare dello stesso margine di interesse relativo 2023 che eccede per almeno il 6 per cento lo stesso margine nell’esercizio 2021. In altre parole il confronto potrà essere tra quest’anno e il 2021 oppure tra il 2022 e il 2021.