Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per 1 milione di euro. Emettevano fatturazioni post recesso

Le quattro compagnie telefoniche sono state multate per un totale di 1 milione di euro dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb. I grandi della telefonia sanzionati per comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni delle utenze fisse e mobili. Le compagnie telefoniche, in pratica, avrebbero continuato ad esigere pagamenti dai clienti anche dopo un eventuale passaggio ad un altro operatore. 

L'ammontare delle sanzioni 

Il fatto risale a gennaio 2020, quando le procedure interne di cessazione del servizio e di cambio dell'operatore avevano dato luogo alla emissione di fatturazioni post recesso in cui veniva richiesto di saldare le fatture sia del nuovo sia del vecchio operatore.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400.000 euro, Wind Tre S.p.A. per 300.000 euro, Telecom S.p.A. per 200.000 euro e Fastweb S.p.A. per 100.000 euro. Le quattro società sono state inoltre diffidate dal continuare a mettere in pratica l'illecito e dovranno, entro 90 giorni, comunicare all'Autorità le iniziative per correggere il sistema delle fatturazioni post recesso.

L'Antitrust ha spiegato che: "L’illegittima prosecuzione della fatturazione, dopo la richiesta di cessazione del servizio, è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo".

Per comprendere la questione è opportuno soffermarsi sulle linee guida dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di recesso anticipato, spiega l'Agcom, il cliente è tenuto a sostenere esclusivamente i costi di migrazione che non possono mai superare il canone mensile medio pagato dall'utente. Il cliente sarà anche tenuto al pagamento delle rate residue dei beni e servizi e alla restituzione degli sconti, in maniera proporzionale al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. In particolare l'utente non dovrebbe mai sostenere quelle spese aggiuntive richieste dall'operatore.