Fatturazione elettronica: da oggi obbligatoria anche per i forfettari, ma non tutti
La fatturazione elettronica, oggi diventa obbligatoria per tutti i forfettari, ma c'è qualcuno che rimane escluso? E quali sanzioni potrebbero esserci per chi non si adegua?
Dal primo luglio 2022 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche per i regimi forfettari, ma ci sono alcune categorie di regimi forfettari che sono rimasti esclusi dall'obbligo. Alcune categorie di professionisti in regime forfettario infatti potranno emettere fattura elettronica a partire dal 2024.
Fatturazione elettronica: chi è escluso e chi no
Chi tuttavia è incluso nell'obbligo che partirà da oggi, potrebbe anche incorrere in sanzioni che partono da un minimo di 500 euro per la fatturazione tardiva oppure per la totale omissione e se le violazioni non incidono per la determinazione dei redditi, ci sarà un ammenda da 250 euro a 2000 euro.
Complessivamente le sanzioni possono andare dal 90% al 180% dell'importo dell'IVA in fattura l'ammenda varia dal 5% al 10% dei corrispettivi non registrati.
La normativa entrata in vigore quest'anno prevede che siano soggetti alla fatturazione elettronica tutte le partite IVA compresi i forfettari con fatturato compreso tra 25.000 e 65.000.
Ne consegue che tutti coloro che abbiano un fatturato inferiore ai 25.000 e appartengano al regime forfettario possono anche evitare di emettere la fattura elettronica. Anche i professionisti del settore sanitario possono non rispettare l'obbligo a causa dell'obbligo del rispetto dei dati personali del cliente, in quel caso infatti può restare la prassi della fattura cartacea.
Per i forfettari con fatturato inferiore a 25 mila euro l'obbligo per loro scatterebbe a partire dal 2024.
Fatturazione elettronica: il versamento del bollo virtuale
Tutti coloro che invece hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica devono andare sul portale fatture e corrispettivi dell'agenzia delle entrate ed emettere fattura semplificata Se l'importo è inferiore a 400 euro e ordinaria se l'importo è superiore oltre ad inserire una marca da bollo virtuale. Il pagamento delle marche da bollo deve avvenire alla fine di ogni trimestre quindi:
- per le fatture relative al primo trimestre si applicherà sul modello F24 il codice tributo 2521
- Per il secondo trimestre e il codice tributo è 2522
- Per il terzo trimestre il codice tributo è 2523
- Per il Quarto trimestre il codice tributo è 2524.
Chi non paga entro la fine del trimestre la marca da bollo può incorrere in sanzioni e in quel caso:
- il codice tributo è 2525
- oppure per gli interessi del mancato versamento dell'IVA il codice tributo è 2526.
Per quanto concerne il terzo periodo di imposta quello che va da luglio a settembre, è stato previsto un regime transitorio in cui le fatture potranno coesistere tra cartacee ed elettroniche. Da ottobre in poi i forfettari invece pagheranno tutte le sanzioni previste per la fatturazione tardiva.
Maria Melania Barone