Dl Sostegni, oggi al via le domande per ottenere il contributo: quello che dovete sapere
Il contributo sarà dato a coloro che hanno una partita iva da prima del 23 marzo 2021 ed ha avuto perdite, nel 2020, superiore al 30% dei ricavi dell'anno precedente.
Al via, da oggi, le domande per ottenere il contributo a fondo perduto possibile grazie al decreto sostegni. Ecco tutto quello che dovete sapere.
Come presentare la domanda
Gli interessati ai ristori potranno avvalersi di un intermediario, utilizzare i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei.
Chi può chiedere il contributo
La possibilità di accedere il contributo è concessa a chi è titolare di partita iva dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto sostegni, con ricavi inferiori a 10 milioni di euro nel 2019 ed avere avuto un calo del fatturato medio mensile del 30% rispetto al 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato. Il contributo a fondo perduto non spetta, invece, nei seguenti casi: soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto; soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni); enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir; intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Fasce e contributi
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo: 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. Il contributo, come sottolinea l'Agenzia delle Entrate, "arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione".
Controlli, multe e restituzione
Ovviamente l’Agenzia delle entrate procederà a diversi controlli, applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettuando ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi, si legge nella guida sul sito dell'Agenzia. Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: la reclusione da 6 mesi a 3 anni; nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca). Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.