Cartelle esattoriali, proroga sino al 31 gennaio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo rinvio delle cartelle esattoriali sino al 31 gennaio 2021

Cartelle esattoriali, nuova proroga sino al 31 gennaio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo posticipo dell'invio delle cartelle esattoriali e di altri atti fiscali sino al 31 gennaio 2021.

Nella nota di Palazzo Chigi si legge che il nuovo decreto legge ''prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34''.

Slitta quindi di un mese (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non sospesi dal decreto legge dello scorso marzo.

''Fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal primo gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato, la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021'', spiega ancora Palazzo Chigi.

Proroga sospensione degli obblighi di accantonamento

Oltre alla proroga relativa alle cartelle esattoriali, è stato approvato anche il rinvio, sempre al 31 gennaio, della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati.

Questi obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti sono relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Palazzo Chigi chiarisce che ''restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo".

''Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario'', si legge ancora nella nota.