Incredibile dictu, sulla stampa mainstream è comparsa una notizia che mette in discussione l’elezione di un papa. Con Bergoglio si era assistito a una censura pressoché totale della tematica, ma evidentemente per Leone XIV il caso raccoglie più interesse.
La mattina dell’11 marzo, l'ex-magistrato Angelo Giorgianni, già Sottosegretario agli Interni con delega per gli Affari di Culto del primo governo Prodi, ha inviato al Segretario di Stato vaticano (già Camerlengo) Card. Pietro Parolin, e per conoscenza al Tribunale della Segnatura Apostolica, uno studio giuridico ("parere pro veritate") sul conclave 2025 che ha portato sul trono di Pietro Robert Francis Prevost.
Giorgianni, che già negli anni scorsi si era interessato della discussa vicenda delle dimissioni di Benedetto XVI, (che ha dato vita pure a un’indagine da parte del Tribunale penale vaticano, a fronte dell’istanza depositata dal giornalista Andrea Cionci), chiede lumi sull’elezione di Prevost anche a fronte di quanto emerso dal recente volume "The Election of Pope Leo XIV" dei vaticanisti Gerard O'Connell ed Elisabetta Piqué.
Il giorno 7 maggio, dopo l'"extra omnes", sarebbe stato trovato addosso a un cardinale elettore un telefono cellulare e il fatto non è stato smentito dalla Santa Sede. Tutto ciò è severamente vietato dalla Universi Dominici Gregis che recita all’art- 51: "In special modo si dovranno fare accurati e severi controlli, anche con l'ausilio di persone di sicura fede e provata capacità tecnica, perché in detti locali non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all'esterno".
Altro grosso problema, la convocazione di 133 cardinali, 13 oltre il numero limite di 120 consentito dalla costitutuzione apostolica Universi Dominici Gregis. Non vi è stata alcuna rettifica del regolamento da parte di Bergoglio.
Questi due elementi creano un problema enorme circa la legittimità di Leone XIV in quanto l'art. 76 della stessa costituzione impone che: "Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta".
“Naturalmente – spiega Giorgianni - la mia lettera inviata al Segretario di Stato non è un gesto polemico. È un invito alla trasparenza. Un invito a fare ciò che il diritto chiede a tutte le istituzioni: rispondere alle domande quando riguardano la verità delle regole”.
Abbiamo chiesto alla segreteria di Giorgianni copia del documento, che possiamo pubblicare in esclusiva. In fondo, le conclusioni.
______________________________________________________________
PARERE PRO VERITATE
sulla validità canonica del presunto Romano Pontefice Leone XIV
I. Oggetto del parere
Il presente parere pro veritate ha ad oggetto la valutazione giuridica della validità canonica dell’elezione dell’ultimo presunto Romano Pontefice alla luce delle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II.
Si intende verificare se eventuali violazioni delle prescrizioni normative relative:
- al numero massimo dei cardinali elettori,
- all’isolamento del conclave,
- al divieto di strumenti di comunicazione,
possano avere inciso sulla validità giuridica dell’elezione pontificia.
II. Fondamento canonico dell’elezione pontificia
Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che la potestà pontificia deriva da una elezione legittima.
Can. 332 §1 CIC
“Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.”
Ne consegue che la legittimità dell’elezione costituisce presupposto necessario della titolarità dell’ufficio petrino.
Il can. 349 CIC stabilisce inoltre:
“I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.”
III. Normativa speciale sull’elezione del Papa
La disciplina giuridica del conclave è regolata dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis.
Nel sistema canonico tale costituzione rappresenta la lex specialis in materia di elezione pontificia.
Le sue disposizioni stabiliscono:
- composizione del collegio elettorale
- modalità di voto
- condizioni di isolamento del conclave
- norme sulla segretezza.
IV. Potestà legislativa del Romano Pontefice
Il Romano Pontefice possiede la suprema potestà legislativa nella Chiesa.
Can. 331 CIC
“Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.”
In forza di tale potestà egli può:
- promulgare leggi
- modificarle
- derogarle
- abrogarle.
Can. 20 CIC
“La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.”
Can. 21 CIC
“Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.”
Ne consegue che le norme della Universi Dominici Gregis rimangono pienamente vigenti finché non siano espressamente modificate mediante atto legislativo pontificio.
V. Modifiche normative successive
Una modifica della disciplina conclavaria è stata introdotta mediante il motu proprio
Normas nonnullas, promulgato da Benedetto XVI.
Tale documento ha modificato alcune disposizioni della Universi Dominici Gregis, mantenendo tuttavia invariati i principi fondamentali relativi:
- alla segretezza del conclave
- all’isolamento dei cardinali elettori.
VI. Limite numerico dei cardinali elettori
La costituzione apostolica stabilisce un limite massimo al numero dei cardinali elettori.
Universi Dominici Gregis n. 33
“Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.”
Questa disposizione determina la composizione giuridica del collegio elettorale incaricato dell’elezione del Romano Pontefice.
Non risulta promulgata da Papa Francesco una norma legislativa che abbia esplicitamente modificato o derogato tale limite numerico.
VII. Isolamento del conclave
La costituzione apostolica impone il principio dell’isolamento dei cardinali elettori.
Universi Dominici Gregis n. 44
“I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.”
VIII. Divieto di strumenti di comunicazione
Universi Dominici Gregis n. 55
“Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione. Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
Questa norma tutela la segretezza e la libertà dell’elezione.
IX. Giuramento dei cardinali elettori
Universi Dominici Gregis n. 53
I cardinali elettori sono tenuti a prestare giuramento di osservare fedelmente tutte le disposizioni della costituzione apostolica.
X. Violazione del segreto del conclave
Universi Dominici Gregis n. 58
Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto - riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa - dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
XI. Norme generali sulle elezioni ecclesiastiche
Le norme generali sono contenute nei canoni 166-179 del Codice di Diritto Canonico.
Tra queste assumono rilievo:
Can. 170 CIC
“L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.”
Can. 172 §1 CIC
“Perché il voto sia valido, deve essere:
1) libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;
2) segreto, certo, assoluto, determinato.”
XII. Norma sulla nullità dell’elezione
La stessa costituzione apostolica prevede le conseguenze di una violazione delle sue disposizioni.
Universi Dominici Gregis n. 76
“Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.”
XIII. Circostanze fattuali rilevanti
Secondo quanto riportato da diverse fonti giornalistiche:
1. il numero dei cardinali elettori avrebbe raggiunto circa 133, superando il limite massimo di 120 stabilito dalla normativa conclavaria;
2. durante il conclave sarebbe stato individuato un dispositivo telefonico in possesso di un cardinale elettore.
Tali circostanze incidono su disposizioni specifiche della Universi Dominici Gregis.
XIV. Valutazione giuridica
Qualora tali circostanze risultassero effettivamente verificate:
- il collegio elettorale avrebbe operato con una composizione numerica difforme da quella prevista dalla costituzione apostolica (UDG n. 33);
- il divieto assoluto di introduzione di strumenti di comunicazione nel conclave sarebbe stato violato (UDG n. 55).
Tali elementi riguardano condizioni stabilite dalla normativa conclavaria per il corretto svolgimento dell’elezione.
XV. Conclusione
Alla luce delle norme canoniche citate si possono formulare le seguenti conclusioni:
1. la potestà pontificia deriva da elezione legittima (can. 332 §1 CIC);
2. la disciplina dell’elezione papale è stabilita dalla Universi Dominici Gregis;
3. tale costituzione stabilisce:
- il limite massimo di 120 cardinali elettori (UDG n. 33);
- il divieto assoluto di strumenti di comunicazione nel conclave (UDG n. 55);
4. non risulta promulgata una norma che abbia modificato tali disposizioni;
5. la stessa costituzione prevede che un’elezione celebrata in modo difforme dalle sue prescrizioni sia nulla e invalida (UDG n. 76).
Pertanto, qualora risultasse accertato che:
- il numero dei cardinali elettori abbia superato il limite stabilito dalla legge;
- siano stati introdotti strumenti di comunicazione nel conclave;
l’elezione risulterebbe celebrata in modo diverso da quanto prescritto dalla costituzione apostolica, con conseguente nullità e invalidità dell’elezione stessa e necessità di procedere a una nuova elezione secondo le norme del diritto canonico e la disciplina contenuta nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis.
Dr. Angelo Giorgianni
Di Piercarlo Battistelli