Giudice Giorgianni a Parolin: "Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV, eccesso di elettori e un cardinale col cellulare"
13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale trovato con il cellulare
I. Oggetto del parere
Il presente parere pro veritate ha ad oggetto la valutazione giuridica della validità canonica dell’elezione dell’ultimo presunto Romano Pontefice alla luce delle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II.
Si intende verificare se eventuali violazioni delle prescrizioni normative relative:
- al numero massimo dei cardinali elettori,
- all’isolamento del conclave,
- al divieto di strumenti di comunicazione,
possano avere inciso sulla validità giuridica dell’elezione pontificia.
II. Fondamento canonico dell’elezione pontificia
Can. 332 §1 CIC
“Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.”
Ne consegue che la legittimità dell’elezione costituisce presupposto necessario della titolarità dell’ufficio petrino.
Il can. 349 CIC stabilisce inoltre:
“I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.”
La disciplina giuridica del conclave è regolata dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis.
Nel sistema canonico tale costituzione rappresenta la lex specialis in materia di elezione pontificia.
Le sue disposizioni stabiliscono:
- composizione del collegio elettorale
- modalità di voto
- condizioni di isolamento del conclave
- norme sulla segretezza.
IV. Potestà legislativa del Romano Pontefice
Can. 331 CIC
“Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.”
In forza di tale potestà egli può:
- promulgare leggi
- modificarle
- derogarle
- abrogarle.
“La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.”
Can. 21 CIC
“Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.”
Ne consegue che le norme della Universi Dominici Gregis rimangono pienamente vigenti finché non siano espressamente modificate mediante atto legislativo pontificio.
V. Modifiche normative successive
Normas nonnullas, promulgato da Benedetto XVI.
Tale documento ha modificato alcune disposizioni della Universi Dominici Gregis, mantenendo tuttavia invariati i principi fondamentali relativi:
- alla segretezza del conclave
- all’isolamento dei cardinali elettori.
VI. Limite numerico dei cardinali elettori
Universi Dominici Gregis n. 33
“Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.”
Non risulta promulgata da Papa Francesco una norma legislativa che abbia esplicitamente modificato o derogato tale limite numerico.
VII. Isolamento del conclave
Universi Dominici Gregis n. 44
“I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.”
VIII. Divieto di strumenti di comunicazione
“Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
IX. Giuramento dei cardinali elettori
I cardinali elettori sono tenuti a prestare giuramento di osservare fedelmente tutte le disposizioni della costituzione apostolica.
X. Violazione del segreto del conclave
Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto - riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa - dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
XI. Norme generali sulle elezioni ecclesiastiche
Tra queste assumono rilievo:
“L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.”
Can. 172 §1 CIC
Universi Dominici Gregis n. 76
“Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.”
XIII. Circostanze fattuali rilevanti
1. il numero dei cardinali elettori avrebbe raggiunto circa 133, superando il limite massimo di 120 stabilito dalla normativa conclavaria;
2. durante il conclave sarebbe stato individuato un dispositivo telefonico in possesso di un cardinale elettore.
Tali circostanze incidono su disposizioni specifiche della Universi Dominici Gregis.
- il collegio elettorale avrebbe operato con una composizione numerica difforme da quella prevista dalla costituzione apostolica (UDG n. 33);
- il divieto assoluto di introduzione di strumenti di comunicazione nel conclave sarebbe stato violato (UDG n. 55).
Tali elementi riguardano condizioni stabilite dalla normativa conclavaria per il corretto svolgimento dell’elezione.
XV. Conclusione
1. la potestà pontificia deriva da elezione legittima (can. 332 §1 CIC);
2. la disciplina dell’elezione papale è stabilita dalla Universi Dominici Gregis;
3. tale costituzione stabilisce:
- il limite massimo di 120 cardinali elettori (UDG n. 33);
- il divieto assoluto di strumenti di comunicazione nel conclave (UDG n. 55);
4. non risulta promulgata una norma che abbia modificato tali disposizioni;
5. la stessa costituzione prevede che un’elezione celebrata in modo difforme dalle sue prescrizioni sia nulla e invalida (UDG n. 76).
Pertanto, qualora risultasse accertato che: - il numero dei cardinali elettori abbia superato il limite stabilito dalla legge;
- siano stati introdotti strumenti di comunicazione nel conclave;
l’elezione risulterebbe celebrata in modo diverso da quanto prescritto dalla costituzione apostolica, con conseguente nullità e invalidità dell’elezione stessa e necessità di procedere a una nuova elezione secondo le norme del diritto canonico e la disciplina contenuta nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis.
Dr. Angelo Giorgianni