Test antidroga alla guida, Cassazione: occhi lucidi e mucose arrossate sufficienti per imporlo, chi rifiuta rischia fino a 1 anno di detenzione
La Suprema Corte stabilisce che i sintomi visibili possono legittimare il test antidroga. Chi rifiuta rischia fino a un anno di arresto e 6000 euro di multa
La Cassazione si è pronunciata su uno dei nodi critici della riforma del Codice della Strada entrata in vigore negli scorsi mesi. Per quanto riguarda il test antidroga, ha sancito la Corte Suprema, sarà sufficiente che i poliziotti riscontrino difficoltà di concentrazione, occhi lucidi e mucose arrossate per renderlo legittimo. Chi si rifiuta di farlo, rischia fino a un anno di detenzione a 6000 euro di multa.
Test antidroga alla guida, Cassazione: occhi lucidi e mucose arrossate sufficienti per imporlo, chi rifiuta rischia fino a 1 anno di detenzione
Occhi lucidi, mucose nasali arrossate e difficoltà di concentrazione possono bastare per far scattare il test antidroga a un automobilista fermato per un controllo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata lo scorso 26 settembre, che conferma come tali elementi sintomatici siano sufficienti a “legittimare l’invito” da parte degli agenti a sottoporsi ad accertamenti sanitari.
Il caso riguarda un automobilista siciliano fermato nel 2023 durante un controllo di routine. Gli agenti, notando alcuni segnali sospetti, hanno invitato l’uomo a eseguire analisi di laboratorio per verificare un’eventuale assunzione di stupefacenti. Il conducente si è rifiutato, venendo denunciato e successivamente condannato dal Tribunale locale per violazione del comma 8 dell’articolo 187 del Codice della strada. La condanna è stata confermata in appello a Palermo il 26 settembre 2024 e ora resa definitiva dalla Suprema Corte.
La difesa ha sostenuto che non vi fosse stato alcun invito esplicito a test non invasivi, come il tampone salivare, e che mancassero prove concrete sul consumo di droghe: non era stata esaminata, ad esempio, la sigaretta trovata in suo possesso. Tuttavia, secondo la Cassazione, l’istruttoria ha dimostrato chiaramente la presenza di sintomi compatibili con l’uso di stupefacenti, elementi sufficienti a giustificare l’invio del conducente a una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti. Il rifiuto opposto configura un reato.
L’articolo 187 del Codice della strada prevede pene severe per chi si sottrae al test antidroga: ammenda da 1500 a 6000 euro e arresto da 6 mesi a un anno. La stessa disciplina vale per chi rifiuta di sottoporsi all’etilometro.
Diversamente dalla guida in stato di ebbrezza, però, la sola osservazione di sintomi non basta a provare la guida sotto effetto di droghe. Gli agenti hanno il compito di valutare le circostanze e, in caso di sospetto, accompagnare il conducente presso una struttura sanitaria. La Cassazione ha chiarito che il rifiuto in questa fase costituisce una violazione penale, indipendentemente dall’esito che avrebbero avuto gli eventuali test.