Consiglio di Stato, no a cremazione e dispersione delle ceneri senza volontà del defunto, per farlo è imprescindibile dichiarazione scritta
La norma mira a garantire il rispetto della volontà individuale post mortem e ad evitare decisioni unilaterali da parte dei familiari che potrebbero risultare in contrasto con il desiderio del defunto
Con il parere n. 855 del 5 agosto 2025, la I Sezione del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza su un tema delicato e spesso oggetto di interpretazioni divergenti: la destinazione dei resti cinerei a séguito di cremazione, soprattutto nei casi in cui essa avvenga dopo l’esumazione o l’estumulazione di salme tumulate prima della entrata in vigore della legge n. 130/2001.
Secondo quanto asserito dal massimo organo di giustizia amministrativa, le ceneri derivanti dalla cremazione di salme precedentemente inumate o tumulate prima del 30 marzo 2001 possono essere affidate ai familiari, ma non disperse, salvo che il defunto abbia espressamente dichiarato in vita tale volontà.
Il principio si fonda su un punto fermo della normativa vigente. La dispersione delle ceneri è ammessa esclusivamente in presenza di una chiara volontà scritta del defunto. Ciò rappresenta un presupposto imprescindibile ai sensi dell’art. 3 legge 130/2001. La norma mira a garantire il rispetto della volontà individuale post mortem e ad evitare decisioni unilaterali da parte dei familiari che potrebbero risultare in contrasto con il desiderio del defunto.
Nel caso in cui la cremazione avvenga dopo l’esumazione (trascorsi 10 anni) o dopo l’estumulazione (trascorsi 20 anni), come previsto dalla legge, la destinazione delle ceneri deve dunque rispettare quanto indicato dal defunto in vita, comprovato con le modalità previste dalla stessa legge. In mancanza di una dichiarazione scritta, la scelta spetta al coniuge superstite o, in sua assenza, ai parenti più prossimi, che devono esprimere la loro volontà dinnanzi all’ufficiale di stato civile seguendo procedure formali.
Un elemento rilevante introdotto dal parere del Consiglio di Stato riguarda anche la possibilità di modificare la destinazione delle ceneri. Se inizialmente i familiari avevano optato, ad esempio, per il collocamento in cimitero, è consentito successivamente chiedere l’affidamento domestico. Tuttavia, anche in questo caso resta fermo il divieto di dispersione in mancanza di una dichiarazione esplicita da parte del defunto.
Il parere si inserisce in un contesto normativo e sociale in evoluzione dove le pratiche funerarie stanno progressivamente mutando e la cremazione rappresenta oggi una scelta sempre più diffusa in Italia. Tuttavia, come ribadito dal Consiglio di Stato, il rispetto della volontà del defunto deve rimanere il fulcro delle decisioni sulla destinazione delle sue spoglie.
di Fulvio Pironti