Accordi prematrimoniali, apertura della Cassazione a patti preventivi in caso di separazione, il verdetto nel caso di una coppia mantovana

I giudici supremi hanno ritenuto lecito un patto stipulato tra marito e moglie per regolare gli effetti patrimoniali in caso di separazione

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio, la Corte di Cassazione ha aperto alla legittimità degli accordi prematrimoniali tra coniugi, segnando un importante cambio di rotta nella giurisprudenza italiana. I giudici supremi hanno ritenuto lecito un patto stipulato tra marito e moglie per regolare gli effetti patrimoniali in caso di separazione.

Secondo quanto appreso, “resta il divieto di fare patti su assegno e contribuzione ai bisogni della famiglia”, ma l’ordinanza rappresenta comunque una svolta. 

Accordi prematrimoniali, apertura della Cassazione a patti preventivi in caso di separazione, il verdetto nel caso di una coppia mantovana

Il caso riguarda una coppia della provincia di Mantova, separatasi nel 2019. I due coniugi avevano firmato una scrittura privata in cui si stabiliva che, in caso di fine del matrimonio, il marito avrebbe restituito alla moglie 146.400 euro, somma che comprendeva il mutuo e le spese per gli arredi e la ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà. In cambio, la moglie rinunciava ad alcuni beni, tra cui gli arredi e una barca.

Secondo la Cassazione, la separazione non deve essere intesa come causa dell’accordo, ma come evento che ne condiziona l’efficacia. In altre parole, i patti risultano validi se stipulati in previsione di un’eventuale rottura del matrimonio, purché non violino principi inderogabili come il sostegno ai figli o il diritto all’assegno di mantenimento.

Un passo avanti che apre nuove prospettive per la regolamentazione consensuale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, pur all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.

 "La recente pronuncia della Corte di Cassazione, favorevole a un'apertura verso i patti prematrimoniali, segna un possibile cambio di rotta nella disciplina dei rapporti familiari", dichiara Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. "Il matrimonio, in termini tecnici, è un negozio giuridico, ossia un atto di volontà di due soggetti dal quale derivano effetti giuridici. Non è, però, un contratto in senso proprio. I contratti rappresentano una specie del più ampio genus 'negozio giuridico' e sono strutturati per soddisfare interessi reciproci, mediante un equilibrio tra prestazioni e controprestazioni. Il matrimonio, al contrario, non nasce per realizzare un interesse patrimoniale, ma per fondare una comunione di vita, basata sul dono di sé all'altro coniuge".