Omicidio Lorena Quaranta, Cassazione annulla ergastolo per il fidanzato: "Era stressato da lockdown e Covid"

"I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto, il periodo Covid e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale"

Nuovi risvolti in merito all'omicidio di Lorena Quaranta, uccisa dal fidanzato il 31 marzo 2020. La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Antonio De Pace perché in quel periodo era stressato da "lockdown e Covid". Il calabrese era stato condannato all'ergastolo lo scorso luglio 2022, pena poi confermata in appello lo stesso mese dell'anno dopo.

Omicidio Lorena Quaranta, Cassazione annulla ergastolo per il fidanzato: "Era stressato da lockdown e Covid"

Antonio De Pace aveva ucciso la fidanzata Lorena Quaranta lo scorso 31 marzo 2020, in piena pandemia di Covid. Sarebbero stati gli effetti collaterali di questo periodo, in particolare il lockdown, ad aver spinto l'infermiere ad uccidere la fidanzata di Favara nell'appartamento che condividevano a Furci Siculo, in provincia di Messina. "I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto, il periodo Covid e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale", è il ragionamento dei giudici della corte di Cassazione.

Fu lo stesso De Pace all'epoca a confessare il delitto: la giovane studentessa di Medicina venne strangolata, ma secondo i giudici, mancavano le attenuanti per attribuire all'uomo una pena di quel tipo. Bisognava tenere a mente il contesto di straordinaria problematicità che tutti ricordano in quanto l'allora governo Conte varò misure restrittive che comprendevano anche il lockdown.

"Deve stimarsi", si legge nelle motivazioni "che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, ed in quale misura, ascriversi all'imputato di non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale".