Nuovo Codice della strada, sospensione breve della patente a chi ha meno di 20 punti: ecco con quali infrazioni scatta lo stop

Il provvedimento varia da 7 a 15 giorni e colpirà chi commette una delle 23 infrazioni "gravi" previste ed ha già una decurtazione di più 10 punti

Una delle novità più importanti del nuovo Codice della Strada che entrerà in vigore entro l’estate riguarda la "sospensione breve" della patente, un provvedimento previsto dall'articolo 218 come sanzione progressiva per chi commette violazioni di un certo livello di gravità.

Chi sarà colpito dal provvedimento

La "sospensione breve" della patente sarà applicata a tutti guidatori che hanno meno di 20 punti avendo già commesso una o più trasgressioni del Codice della strada che prevedono la decurtazione del punteggio e non hanno ancora recuperato i punti persi. La sanzione sarà applicata a chi sarà identificato da un agente di pubblica sicurezza al momento della violazione e la sospensione della patente dipenderà dai punti che si hanno: 7 giorni se si hanno da 10 a 19 punti, 15 se si hanno meno di 10 punti. Se l'infrazione causa un sinistro stradale, il periodo di sospensione temporanea viene raddoppiato. In caso di mancato rispetto della sospensione breve le multe previste sono molto salate: da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo. Sarà possibile chiedere un permesso provvisorio di guida per un massimo di 3 ore al giorno motivi lavorativi o per assistenza a persone disabili durante la sospensione (solo nel caso in cui la nostra infrazione non ha causato incidenti).

Le 23 infrazioni che portano alla sospensione breve

Sono 23 le infrazioni che porteranno alla sospensione breve della patente di guida se commesse da una persona che è in possesso di meno di 20 punti sulla patente: senso vietato; divieto di sorpasso; mancata precedenza; semaforo che vieti la marcia (rosso); mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico; mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello; sorpasso a destra;  sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme; mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione; divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi; mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli; mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono; uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida; retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza; mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali; mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali; guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”; mancata precedenza ai pedoni; superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.