Cannabis light, il Tar Lazio sospende il decreto che vieta la vendita dei prodotti a base di Cbd per uso orale

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale del governo e la vendita è ora consentita. Il ricorso è stato presentato da imprenditori canapa italiana

Novità sulla cannabis light. Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere il decreto del governo che vietava la vendita dei prodotti a base di Cbd per uso orale. È stato infatti accolto il ricorso della associazione imprenditori canapa Italia, "un’associazione no profit, nata con l’intento di sostenere l’avanzata della canapa sia dal punto di vista culturale che commerciale in Italia", come scrivono sul loro sito. L'Ici, assistito dallo studio legale Prestige Legal & Advisory, il 3 ottobre scorso ha depositato il ricorso al Tar. La vendita dunque è ora nuovamente consentita.

Cannabis light, il Tar Lazio sospende il decreto che vieta la vendita dei prodotti a base di Cbd per uso orale

È del 7 agosto il decreto ministeriale da parte del governo che vietava la vendita di prodotti a base di Cbd, ma è entrato in vigore il 22 settembre. Il provvedimento è ora sospeso fino al 24 ottobre.

Nell'atto veniva "denunciata l'illegittimità del decreto in quanto, tra le altre cose - spiega l'associazione in una nota - l'inserimento dei composti ad uso orale a base di cannabidiolo nella tabella dei medicinali è stato disposto senza la previa adozione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, richiesto dalla vigente normativa e, già nel 2020 ritenuto necessario dal Ministero della Salute, che aveva sospeso l'inserimento in tabella delle composizioni in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico scientifici e senza che sia stato chiarito dalle autorità se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzo".

Per il giudice non si può né bloccare il commercio né sequestrare la merce. Il ricorso inoltre "contesta, in via generale, la decisione di ricondurre il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti o psicotrope. Decisione che si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria che ha escluso che il cannabidiolo possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e con le posizioni assunte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità".