Diabete a 12 anni dopo il vaccino anti-papilloma: causa dei genitori al ministero della Salute. Caso alla Consulta
Sei anni fa il tribunale di Tivoli aveva bocciato la richiesta di un indennizzo ritenendo che non fosse provato il nesso tra la malattia e il vaccino
Diabete a 12 anni dopo essersi sottoposta al vaccino anti-papilloma. E i genitori della giovane hanno intentato una causa al ministero della Salute, col caso che è arrivato alla Consulta. Una ragazza che a 12 anni, a seguito della terza dose del vaccino, ha sviluppato il diabete mellito. I genitori hanno fatto causa al ministero della Salute, ma il tribunale di Tivoli, sei anni, fa aveva bocciato la richiesta di un indennizzo ritenendo che non fosse provato il nesso tra la malattia e il vaccino. Nesso che al contrario è stato riscontrato da una consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte d'appello di Roma, che però ritiene che sulla strada per il riconoscimento dell'indennizzo ci sia un ostacolo insormontabile, la legge 210 del 1992. Di qui il ricorso alla Consulta.
L’avvocato della 12enne: “La campagna mediatica per l’anti-papilloma era molto forte”
Sotto esame è la legittimità dell'articolo 1 della legge 210 del '92, nella parte in cui non prevede che l'indennizzo previsto per i danni irreversibili derivati da vaccinazioni obbligatorie, spetti anche a chi si sia sottoposto all'anti papilloma virus, raccomandato ma non obbligatorio. Quando nel 1997 la 12enne si sottopose al vaccino, la somministrazione dell'anti papilloma “era oggetto di una campagna mediatica molto forte”, ha detto l'avvocato della ragazza, Giuseppe Alberto Romeo, durante l'udienza pubblica. L'obiettivo del ministero della Salute era il raggiungimento della copertura vaccinale “del 95% della popolazione di riferimento” come ricorda anche la Corte d'appello di Roma nell'ordinanza con cui ha portato il caso davanti alla Consulta.
I giudici: “Scelta individuale votata anche alla salvaguardia dell'interesse collettivo”
I giudici richiamano precedenti sentenze della Corte costituzionale, ricordando che proprio in tema di vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della somministrazione, come la Consulta abbia ribadito “il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie che rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli”. Perciò, scrivono, “sul piano degli interessi garantiti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, è giustificata la traslazione in capo alla collettività, obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente conseguano dalle vaccinazioni raccomandate”.