Obbligo vaccinale, tribunale di Torino condanna Asl a risarcire una dirigente non vaccinata contro il Covid - LA SENTENZA

La donna era in malattia e non poteva costituire problema alcuno per la salute di altri individui. Nuova sentenza che ribalta la decisione della Corte Costituzionale, per la dirigente previsto anche il rimborso delle spese legali

Un'altra sentenza in tema di obbligo vaccinale. Stavolta arriva da Torino, dal Tribunale del Lavoro che ha di recente accertato l’illegittimità della sospensione dal servizio di un Dirigente Ospedaliero mentre era in malattia che non si era inoculato il vaccino Covid. L'Asl aveva deciso per la sospensione ma i giudici hanno emesso la loro sentenza: illegittima l'interpretazione soggettiva resa dalla Direzione Generale. Non è la prima sentenza a ribaltare la decisione della Corte Costituzionale che ha invece ritenuto "legittimo" l'obbligo vaccinale entrato in vigore col governo Conte.

Obbligo vaccinale, tribunale del lavoro di Torino condanna l'Asl che aveva sospeso una dirigente

Una buona notizia per i lavoratori discriminati dall'obbligo vaccinale. Stavolta il soggetto incriminato è un dirigente sanitario dell'Asl piemontese, che essendo in malattia aveva deciso di non inocularsi il vaccino per il Covid, in quanto legittimamente, non rappresentava un rischio per la salute di alcuno. A tale soggetto è stato riconosciuto il risarcimento danni ed il rimborso delle spese legali. Un precedente inedito nel panorama giurisprudenziale piemontese, ma non tanto meno diverso di quanto ormai da tempo accade nei tribunali di tutta Italia.

Un caso eclatante, in quanto riguarda un’alta carica del sistema sanitario nazionale. La donna, nonostante fosse già a casa si è vista decurtare il proprio stipendio, causa l'inottemperanza all'inoculazione del farmaco, ma essendo chiusa in casa il rischio di contagiare qualcuno era nulla, anche se l'obbligo vaccinale prevedeva la sospensione senza se e senza ma.

Al momento si conosce solo il dispositivo del provvedimento giudiziario in quanto la sua motivazione verrà depositata nei sessanta giorni previsti dal codice di rito, ma si può cominciare ad anticipare una valutazione prognostica di quanto presumibilmente verrà argomentato dal giudicante che verterà sull'illegittimità di un provvedimento amministrativo che va a ledere il principio della priorità della causa di sospensione dal lavoro, ovvero la consacrazione del principio di diritto in forza del quale un sanitario in malattia non vaccinato non possa essere sospeso dal lavoro e dalla remunerazione retroattivamente in forza di una errata interpretazione del decreto 44/2021.