Vaccino Covid, Tribunale di Firenze riammette al lavoro sanitario senza terza dose: la giudice Zanda ci riporta coi piedi per terra
Provvedimento cautelare del Tribunale Firenze, Ordinanza 27/03/2023, di riammissione al lavoro di medico senza terza dose. Critica a Corte Costituzionale
Il giudice del Tribunale di Firenze, dott.ssa Susanna Zanda, ci riporta con i piedi per terra e rammenta, nero su bianco, nella propria Ordinanza del 27 marzo 2023, con continui richiami documentali, la forzatura a cui si è assistito in merito all'obbligo, diretto al personale sanitario, di ricevere la somministrazione dei prodotti contro il Sars-cov II.
Evidenzia, sempre con attento e puntuale richiamo documentale, quelle che sono state le rassicurazioni, non supportate scientificamente, date a chi temeva eventuali danni da queste somministrazioni.
Ma fondamentalmente descrive, sempre con puntuali richiamo documentali, come questi prodotti fossero, e sono, assolutamente sperimentali, nonostante le capriole lessicali e argomentative che vengono utilizzate per tentare di dire il contrario. Si legge nell'ordinanza: "Dalla breve disamina sovraesposta ricavata dagli stralci dell'allegato al modulo di consenso e dall'allegato alla delibera di autorizzazione risulta chiaramente la natura sperimentale dei farmaci...".
Dieci pagine fitte fitte dove una buona parte delle argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale, nelle note sentenze depositate il mese scorso (febbraio 2023), viene smontata pezzo per pezzo.
Viene anche richiamata, fra altri trattati internazionali, la carta di Nizza che al suo articolo 3 recita come segue:
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integritàtà fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le mo- dalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Scrive il tribunale di Firenze: "Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste quindi un obbligo generalizzato di curarsi ma esiste un diritto negativo implicito di non curarsi, ricavabile sempre dall'art. 32 cost., 13 e 2 cost.; quindi il diritto al rifiuto delle cure è inteso quale potere del singolo di decidere del proprio corpo, spazio multivaloriale nel quale lo Stato non può entrare; il cd. "habeas corpus", costituisce il portato di una lunga evoluzione della cultura occidentale europea che muove i suoi primi passi oltre quattrocento anni orsono, per cui ogni cittadino decide della propria salute senza che lo Stato possa intromettersi in questo campo, perché lo stesso Parlamento trova il limite del rispetto della dignità umana che è soprattutto libertà sul proprio corpo, libertà di scegliere se curarsi oppure no e come curarsi; il diritto negativo di rifiutare di curarsi rientra nell'inviolabile potere di autodeterminazione in campo medico di cui all'art. 3 carta di Nizza".
L'ordinanza applica il potere del giudice interno di disapplicazione delle norme interne confliggenti con l'ordinamento internazionale, quale tecnica di risoluzione delle antinomie.
Condanna l'ordine degli psicologi della Toscana al pagamento delle spese processuali.
Per il resto si rimanda alla lettura del provvedimento.
di avv. Luca Marco Rasia