Covid, Governo scambia il lavoro con la vaccinazione: quando il pregiudizio è il peggior nemico della giustizia
Una sentenza del Tribunale di Roma anticipa la decisione della Corte Costituzionale sugli obblighi vaccinali. Giustizia viziata da pregiudizio uguale giustizia negata.
Pregiudizio: il peggior nemico della giustizia
Herbert Alexander Simon (1916 - 2001) è stato un politologo statunitense il cui lavoro ha influenzato anche i campi dell'informatica, dell'economia e della psicologia cognitiva. Il suo principale interesse di ricerca è stato il processo decisionale. Ha ricevuto il Premio Nobel per le Scienze Economiche nel 1978 e il Premio Turing per l'informatica nel 1975. Partendo dagli studi di Ward Edwards (1927 – 2005, noto come il padre del processo decisionale comportamentale), Simon ha teorizzato che il processo decisionale consta di tre fasi principali. La prima è quella in cui avviene la raccolta di informazioni; la seconda è l’analisi delle ipotesi alternative e la terza è la decisione. Tutto questo appare assolutamente ovvio. Tuttavia, gli studi di psicologia cognitiva hanno dimostrato due aspetti che meritano di essere sottolineati. Il primo, è che quando durante un processo decisionale le nostre conoscenze si dimostrano insufficienti e sarebbe ragionevole procurarsi ulteriori elementi, lo facciamo in modo emotivo e del tutto irrazionale, ricercando soltanto quegli elementi che supportano le nostre convinzioni già acquisite. In sintesi, dopo una prima raccolta di informazioni, pur consapevoli della necessità di procurarci ulteriori elementi, già formuliamo un giudizio e tale giudizio “sommario” condiziona la nostra acquisizione degli elementi necessari per formulare un giudizio definitivo. Il secondo, è che durante tutto questo procedimento si attiva la parte “emozionale” e non “razionale” del nostro cervello.
Così, del tutto inconsapevoli, trasformiamo un nostro pregiudizio in un giudizio definitivo, decidiamo in base a elementi insufficienti e motiviamo ex post, grazie a ulteriori elementi raccolti a sostegno del nostro pregiudizio.
Avvocato da 31 anni, mi è capitato più volte di leggere sentenze chiaramente affette da pregiudizi. Il fenomeno è stato studiato a livello scientifico anche in Italia, con particolare attenzione alle ipotesi del cd. pregiudizio di genere: sembra che i Magistrati delle Sezioni famiglia (ma esistono? A Milano sembra di no!) siano più inclini a decisioni a favore degli uomini rispetto alle Magistrate e viceversa.
Tuttavia, mai mi era capitato prima della lettura dell’Ordinanza del Tribunale di Roma in data 6/06/2022 (Rg. 23807/2022) di leggere un provvedimento che fa del pregiudizio motivo di vanto e dell’ignoranza degli elementi necessari per formulare un giudizio definitivo la motivazione.
Anticipando la decisione della Consulta sulla tematica della legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali, i Giudici del Tribunale di Roma scrivono quattordici pagine surreali. Eccone alcuni stralci: “Ritiene il Collegio che si possa, ragionevolmente, prevedere un esito sfavorevole alla q.l.c. sollevata dalla Corte siciliana. Invero la C.G.A. – a parere di questo Collegio – appare non condivisibile nel momento in cui effettua un esame diacronico di approdi giurisprudenziali della Consulta, nella gran parte obsoleti e solo apparentemente analoghi alla drammaticità e specificità della contemporanea tematica.
I precedenti citati dal C.G.A. fanno infatti riferimento a condizioni di emergenza
pandemica, in un regime di normalità.
Si osserva che, necessariamente, diverso peso hanno le misure di sanità pubblica in un grave contesto di pandemia, inizialmente (ma non solo) certificata dalla delibera governativa dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile (Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018).
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la pandemia “la diffusione mondiale di una nuova malattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, per la quale le persone non hanno immunità”.
In questo contesto, le misure di sanità pubblica si trovano a dover intervenire non solo su di una popolazione da proteggere, con misure preventive di profilassi, ma su di una popolazione ammalata, da dover curare per via di un virus ad alta capacità di contagio e di rilevante efficacia patogena.
La Corte Costituzionale dovrà – in risposta - modulare necessariamente i propri precedenti, i quali erano funzionali al contenimento epidemico e non all’attuale contrasto pandemico. In questo senso la Corte Costituzionale, è altamente prevedibile, attualizzerà quelle condizioni che lo stesso giudice delle leggi aveva peraltro già descritto come legittimanti misure normative recanti obblighi di vaccinazione alla luce della ritenuta prevalenza, nel caso di specie, di conclamate e documentate condizioni emergenziali.
Questo Collegio ritiene che alcuni dei parametri saranno necessariamente attualizzati ed adeguati alle condizioni di contesto nelle quali le norme sono state chiamate ad operare. Non può, infatti, escludersi che quei canoni della normale tollerabilità possano essere ampliati in relazione alla portata eccezionale del fenomeno pandemico, in un’ottica che miri alla proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo da raggiungere, in uno con la cura della popolazione in un contesto di emergenza sanitaria.”
Così, il pregiudizio che la pandemia tutto giustifica porta il Tribunale di Roma a non considerare nessuno degli elementi necessari per formulare un giudizio definitivo. Così facendo, ci troviamo davanti a un caso di fraintendimento della funzione del Giudice, che non è affermare in astratto la legittimità di qualsivoglia misura “…di sanità pubblica in un grave contesto di pandemia, inizialmente (ma non solo) certificata dalla delibera governativa dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile (Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018)”, ma stabilire se tali misure siano legittime in concreto.
Ma è del tutto evidente che per formulare un giudizio sulla legittimità in concreto di tali misure occorra esaminare gli elementi necessari per un formulare un giudizio definitivo.
E qui giungiamo al punto nodale: quali sono questi elementi? Prima di tutto quelli normativi di riferimento, ivi compresi quelli costituzionali. Quindi quelli di fatto, che i Giudici non menzionano neppure una volta nelle 14 pagine dell’ordinanza. Perché? Perché li hanno volutamente ignorati, avendo già deciso sulla base del loro pregiudizio.
E gli elementi di fatto invece esistono, sono sotto gli occhi di tutti e sono incontrovertibili. Le misure adottate dai Governo non soltanto non hanno arrestato la pandemia, ma ne hanno aumentato la diffusione. Nessuno discute che la tutela della salute collettiva sia una priorità in uno Stato di diritto, ma anche se la Consulta (andando contro le proprie pronunzie, ad esempio la 307 / 1990) affermasse tale principio, resterebbe da determinare se la compressione dei diritti individuali violati sia giustificata alla luce della situazione fattuale. Oggi il Governo ci concede diritti costituzionali (quale quello al lavoro) a condizione che ci facciamo vaccinare. L’assunto è profondamente sbagliato: in quanto esseri umani alcuni diritti ci spettano per nascita, non sono una graziosa concessione dello Stato che li rilascia “a condizione che”. Esiste emergenza ed emergenza, pandemia e pandemia. Una pandemia in cui persino Andrea Crisanti ha dichiarato che muoiono i vaccinati: “La comunicazione ufficiale ha fatto credere che a rischiare fosse chi non si faceva l’iniezione, ma non è così. Nel 98% dei casi le vittime sono anziani e fragili con due o tre dosi. E ormai sono gli unici che vanno protetti” giustifica ancora la violazione del diritto costituzionale al lavoro del personale sanitario che rifiuti la vaccinazione? Per cortesia, la mia non vuole essere una sterile polemica. Il pregiudizio è il peggior nemico della giustizia. Compito della Magistratura è evitare che le emozioni della massa che oggi è maggioranza - grazie a una campagna di terrore mediatico e mistificazione senza precedenti - favoriscano l’insorgere di una dittatura sanitaria. “È stato detto che la vera Costituzione è la maggioranza: se la maggioranza non vuol rispettare la Costituzione, vuol dire che la Costituzione non c'è più. Ma proprio per non sentir ripetere questo discorso, che era di moda sotto il fascismo, la Costituzione aveva predisposto al disopra della maggioranza organi indipendenti di garanzia costituzionale, destinati a proteggere la Costituzione contro la stessa maggioranza.” (Piero Calamandrei).
di Alfredo Tocchi, Il Giornale d'Italia