Vaccino minori disposto dal giudice: la IX Sezione del Tribunale di Milano dispone la vaccinazione di un 14enne e, seppur non richiesta, di una bambina di 9 anni

Una situazione ormai oltre l’incredibile: la Sezione Nona, settore Famiglia del Tribunale di Milano, si sostituisce ad un genitore decidendo per un minore di 14 anni ed estendendo la decisione, non richiesta, ad una bambina di 9 anni. Una posizione ideologica e dogmatica, in un contesto giudiziario gravemente deficitario nell’approfondimento dei temi sanitari e delle conseguenze sugli assetti familiari, con una ripetizione ossessiva di argomentazioni scientifiche obsolete ed anacronistiche

Nel mese di  Marzo 2022, a seguito di deposito di ricorso da parte del padre di due minori di anni 14 (maschio) e 9 (femmina), che richiedeva la vaccinazione per il solo figlio maschio, la madre dissenziente si costituiva in giudizio, con lunga memoria articolata e completa dei più recenti dati scientifici, che lasciavano propendere per una prudente attesa, nel rispetto massimo del principio di precauzione, richiedendo altresi una ctu medica per fugare eventuali rischi.

Tutto ciò, peraltro, nonostante i 2 minori avessero già contratto il covid e a poca distanza dall’abolizione del green pass per attività all’aperto.

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All’udienza del 31.3.2022, il Giudice relatore sentiva le parti e il figlio primogenito, di quattordici anni, il quale esprimeva la volontà di sottoporsi al vaccino, sia per la tutela della sua salute, sia per non correre il rischio, in un prossimo futuro, di subire nuove restrizioni e limitazione alla sua vita sociale e alla sua attività sportiva amatoriale (calcio).

 

La 9° Sezione del Tribunale di Milano - il cui Collegio era composto dai Giudici: Dott.sse Anna Cattaneo (Presidente), Laura Cesira Stella (Giudice relatore) e Valentina Maderna (Giudice), non accoglieva neanche l’istanza della convenuta di effettuare una ctu sui minori e sul rapporto rischi/benefici del vaccino, trattandosi di indagine del tutto superflua ai fini del decidere

 

La posizione espressa dalla madre sul vaccino appare poco chiara e contraddittoria, affermando la convenuta di non essere contraria ai vaccini, ma di voler adottare nella fattispecie un atteggiamento prudenziale e quindi di attesa, non essendoci, a suo dire, alcuna urgenza di vaccinare i figli, anche visto il graduale venir meno delle principali restrizioni”.

 

Seguiva poi la solita dissertazione circa l’inaffidabiltà delle fonti contro il vaccino Covid e la riproposizione delle fonti ritenute invece dogmaticamente certe, anche con dati assai datati (AIFA, ISS, EMA, CSS, CTS, SIP, Comitato di Bioetica, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite (che prevede che la opinione del fanciullo debba essere “debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

 

Veniva poi citata un’intervista sul Corriere della Sera del 3.11.2021 di Giuseppe Remuzzi, (Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS), che ha chiarito che è importante vaccinare i bambini (!).

 

Secondo la Sezione, non emergono “eventi avversi gravi correlabili alla vaccinazione.  

 

Quanto alla minore, - NON OGGETTO DEL RICORSO -  l’ascolto della stessa deve essere ritenuto non compatibile con l’età della bambina (solo 9 anni). Circa l’utilità della somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche per la minore, ci si riporta a quanto sora ampiamente esposto”.

 

“Si sottolinea che questo Tribunale si è già ripetutamente espresso nel senso di limitare la responsabilità genitoriale del genitore contrario alla vaccinazione anti covid 19 ed a tale giurisprudenza si intende dare continuità anche nel caso concreto (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo; Il Familiarista.it; Decreto 7.10.2021 Relatore Estensore Muscio, Presidente Cattaneo; Decreto 3.11.2021 nel procedimento 12353/21 Presidente Est. Cattaneo)”.

 

“In conclusione, ritiene il Collegio che, a fronte di tutto quanto sopra espresso, il padre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute dei due figli minori, incardinando il presente giudizio, anche tenendo conto dell’opinione del figlio, auspicando che potesse essere dato corso alla vaccinazione di entrambi.”

 

“Per le ragioni esposte, il padre deve essere autorizzato ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti Covid-19 per i figli – OMISSIS – ragazzino di 14 anni e OMISSIS – bambina di 9 anni

 

Le spese del presente procedimento, secondo il principio di soccombenza, vengono poste a carico della parte convenuta.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Milano, sezione Nona, così provvede:

 

Autorizza il ricorrente  ad assumere in autonomia e senza il consenso della madre tutte le decisioni necessarie in relazione alla vaccinazione SARS-CoV-2 per i figli – maschio – 13 anni e femmina, di 9 anni, avendo cura di fornire ai figli, prima della somministrazione del vaccino, ogni informazione utile da parte di personale sanitario specializzato”.

 

Pone a carico della convenuta le spese processuali che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre ad IVA e c.p.a.

 

Si comunichi

 

Milano, 1.4.2022 (come fosse un incredibile e maledetto "pesce")

 

Il Giudice rel. est. Il Presidente

dott.ssa Laura Cesira Stella dott.ssa Anna Cattaneo

 

 

Il tutto conferma e rafforza la posizione ideologica e dogmatica assunta dalla Sez. IX del Tribunale di Milano che si dmostra gravemente deficitaria nell’approfondimento dei vari temi in questione.

 

Una ripetizione ossessiva delle argomentazioni addotte solo da una parte della scienza medica sugli esperimenti c.d. vaccinali in corso, rinvenute nei provvedimenti - quasi fossero un ciclostile, fanno emergere incredibili lacune, sotto il profilo scientifico da parte della sezione del tribunale milanese, che si pone su posizioni ideologiche e dogmatiche e che potremmo definirescientiste”, con un evidente vulnus, perpetrato sia ai minori coinvolti che alle loro famiglie, talvolta ed a causa di dette decisioni, irrimediabilmente divise.

 

In questa situazione poi, oltre l’assurdo, LA SEZIONE NONA del Tribunale di Milano, SENZA ALCUNA RICHIESTA, HA ESTESO LA PROPRIA DECISIONE AD UNA MINORE DI ANNI 9 !

 

Ci si potrebbe aspettare a questo punto che il Tribunale possa prosegure la sua dogmatica crociata anche sui bambini dell’asilo.

 

 

Sezione Nona settore Famiglia

 

Competenze:

Famiglia, separazioni e divorzi.

 

Magistrati:

Anna Cattaneo - Presidente

Maria Laura Amato

Fulvia De Luca

Chiara Delmonte

Piera Gasparini

Giuseppe Gennari

Valentina Maderna

Rosa Muscio

Beatrice Secchi

Giuseppina Stella Laura Cesira

 

Cancelleria:

Imelda Artuso - Responsabile

 

Orari al pubblico:

Dal lunedi al venerdi, a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00. II sistema eliminacode eroghera i  numeri  dalle  ore  08.45  sino  alle  ore  13.00,  così  da consentire di completare i servizi al pubblico indicativamente entre 4 ore dall'orario di inizio della operatività del sistema stesso.

 

Saranno  comunque  evase  le richieste di coloro che avranno  ritirato il numero entre  le 13.00

 

Accesso:

via San Barnaba, 50 (NUOVO PALAZZO DI VIA SAN BARNABA)

 

Collocazione:

Piano terra

 

Telefono:

dalle ore 09:00 alle ore 10:00: 02.5433/5221/4130/5223/5623;

dalle ore 12:00 alle ore 13:00: 02.5433/5781/3631/3734/3505/3942.

 

Email:

sez9.civile.tribunale.milano@giustizia.it