Referendum Cannabis: è il momento decisivo
Il 15 febbraio 2022 la Corte Costituzionale si pronuncerà sull'ammissibilità del Referendum Cannabis Legale
L’Italia aspetta di votare, ma un dibattito serio su cosa chieda il quesito non è ancora iniziato.
Pare proprio che dopo aver raccolto oltre 600.000 firme, ai promotori tocchi lottare perché la RAI dedichi il giusto spazio per i necessari approfondimenti, confronti senza i quali si preannuncia un ritorno di scontri ideologoci.
Il quesito referendario
Il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.P.R. 309/1990, è stato formulato con il duplice intento di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte in materia di droghe.
In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta* intervenendo sulla disposizione di cui all’art. 73, comma 1, e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito di cui all’art. 74, intervenendo sul 73, comma 4.
Sul piano amministrativo, infine, il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, intervenendo sull’art. 75, comma 1, lettera a).
*si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale.
Referendum Cannabis
IL QUESITO DEPOSITATO
“Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
Articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;” ?”
DOMANDE FREQUENTI SUL QUESITO
Perché il referendum abroga solo la sanzione amministrativa riguardante la sospensione della patente di guida e non anche quelle relative alla sospensione del porto d’armi, la sospensione del passaporto e la sospensione del permesso di soggiorno per motivo di turismo?
La scelta dell’abrogazione della sola sanzione amministrativa che prevede la sospensione della patente di guida è legata ad una valutazione tecnico-pratica.
Tecnica perché il referendum non deve intervenire su norme derivanti da obblighi internazionali che in materia di sostanze stupefacenti prevedono che la detenzione di cannabis sia considerata reato quantomeno soggetto a sanzione amministrativa. Per tali ragioni il referendum non può abrogare tutte le sanzioni amministrative poiché non supererebbe il vaglio della Corte costituzionale, come già successo con il referendum del 1996.
Pratica perché tra le diverse sanzioni amministrative previste all’articolo 75, la sospensione della patente di guida è quella che maggiormente incide sulle abitudini delle persone, comportando serie complicazioni anche per le attività quotidiane, come ad esempio recarsi a lavoro.
Si elimina la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per chi fa uso di cannabis e si mette alla guida?
NO! La sanzione amministrativa che sospende la patente di guida prevista all’articolo 75 DPR 309/90, e che il referendum mira ad abrogare, è applicata in seguito alla sola detenzione, anche se al momento della contestazione il soggetto non si trova alla guida e a prescindere dal fatto che l’abbia effettivamente consumata.
La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è disciplinata all’articolo 187 del Codice della Strada ed è punita con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad un anno, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni che consegue all’accertamento del reato. Tale disposizione non è in alcun modo toccata dal referendum e continua a restare in vigore.
Così si legalizzano tutte le droghe?
NO! La modifica dell’articolo 73, comma 1 del DPR 309/90 proposta dal referendum, eliminando la parola “coltiva” depenalizza la coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti. Questo non significa però legalizzare tutte le droghe. Infatti, le fattispecie di produzione, fabbricazione e detenzione illecita rimangono e possono essere applicate anche al coltivatore che produce ai fini di spaccio. In questo modo togliamo l’ultimo appiglio di Procure e Forze dell’Ordine per perseguire persone che coltivano per uso personale. Vale la pena di ricordare inoltre che ad eccezione delle infiorescenze di cannabis (e dei funghi), tutte le altre sostanze stupefacenti richiedono necessariamente passaggi successivi affinché la sostanza possa essere consumata, attività queste che continuano ad essere punite all’articolo 73.
Peraltro, nel Testo Unico in materia di stupefacenti resta l’articolo 28 (che il referendum non tocca) che mantiene un divieto di coltivazione, rimandando alla condotta volta alla fabbricazione non finalizzata all’uso personale.