Decreto Sicurezza, lo scudo penale non è un salvacondotto: più tutele per gli agenti senza ridurre il controllo della magistratura

Il Dl rafforza le garanzie operative delle forze dell’ordine ma lascia intatta la discrezionalità del giudice. Stop alla narrazione emergenziale: nessuna immunità automatica.

Il Decreto Sicurezza è entrato in vigore e, come spesso accade quando si interviene su temi sensibili, il dibattito pubblico si è immediatamente polarizzato. Al centro delle polemiche, lo “scudo penale” per le forze dell’ordine, descritto da alcuni come un salvacondotto generalizzato. Una definizione che, alla lettura del testo, non regge.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del Presidente della Repubblica, introduce una serie di misure articolate: rafforzamento della sicurezza urbana, incremento delle risorse per la videosorveglianza, fondi per la prevenzione nei Comuni, norme su minori, manifestazioni e recidiva. Ma è lo scudo penale ad aver catalizzato l’attenzione mediatica.

La norma non introduce alcuna immunità automatica. Non cancella il controllo giudiziario. Non sottrae gli operatori alla verifica della magistratura. Prevede invece un’annotazione preliminare separata quando è evidente che l’atto compiuto dall’agente rientra nell’esercizio delle funzioni istituzionali. La valutazione resta, in ogni caso, nelle mani del giudice.

Ed è questo il punto che troppo spesso viene omesso: la discrezionalità del magistrato non viene eliminata. Viene semmai ordinata una procedura diversa nella fase iniziale, distinguendo le ipotesi in cui l’azione appare prima facie giustificata da quelle che richiedono approfondimenti ordinari. Se emergono elementi di abuso o eccesso, il percorso giudiziario prosegue come previsto dall’ordinamento.

Definire questa misura un “liberi tutti” significa ignorare il perimetro reale della norma.

Il decreto interviene in un contesto in cui le forze dell’ordine operano quotidianamente in situazioni ad alta tensione, spesso oggetto di immediata esposizione mediatica e pressione politica. Garantire loro una cornice procedurale più chiara non equivale a sottrarle alla legge, ma a evitare automatismi investigativi che, in casi manifestamente legittimi, rischiano di produrre un effetto paralizzante.

Uno Stato che chiede ai propri agenti di intervenire con decisione deve anche assicurare che l’azione legittima non venga sistematicamente trattata come sospetta per principio. È un equilibrio delicato, ma necessario.

Accanto allo scudo penale, il decreto rafforza strumenti già esistenti: maggiori risorse per la videosorveglianza urbana – 19 milioni in arrivo – e un fondo per la prevenzione nei Comuni che per il 2026 salirà a 54 milioni. Interventi che puntano a sostenere la sicurezza territoriale non solo sul piano repressivo, ma anche su quello preventivo.

Le nuove disposizioni su minori, manifestazioni e recidiva si muovono nella stessa direzione: rafforzare la capacità di intervento dello Stato mantenendo però il filtro giurisdizionale. Anche nelle norme sulle proteste, ad esempio, restano ferme le garanzie costituzionali e il controllo dell’autorità giudiziaria sulle misure applicate.

L’allarmismo che ha accompagnato l’introduzione dello scudo penale rischia di produrre un cortocircuito comunicativo: si suggerisce l’idea di un arretramento dello Stato di diritto quando, in realtà, la magistratura continua a esercitare pienamente il proprio ruolo. Nessuna immunità generalizzata, nessuna zona franca.

La vera questione è politica prima ancora che tecnica: quale grado di tutela vogliamo riconoscere a chi è chiamato a garantire l’ordine pubblico? Se ogni intervento legittimo viene percepito come potenzialmente incriminabile a prescindere, il rischio è quello di indebolire l’efficacia operativa. Se invece si introduce una disciplina che distingue, fin dall’inizio, tra condotte manifestamente funzionali e ipotesi dubbie, si costruisce un sistema più equilibrato.